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[Leggi sul lavoro dei fanciulli - 1879 - 1902] / pag. 1/1
alla scheda sul Lavoro minorile

[a cura di mts]

Leggi sul lavoro dei fanciulli

Il Progetto di legge del 25.7.1879 prevede:
· è vietato il lavoro ai fanciulli di età inferiore a 6 anni.
· Dai 9 ai 15 anni devono aver adempiuto agli obblighi scolastici per essere ammessi (legge 15.7.1877).
· Dai 9 agli 11 anni il lavoro non può superare le 8 ore giornaliere, dai 11 ai 15 le 12 ore.
(MAIC, Div. II Industria e commercio, 23.89.1886)

Legge sul lavoro dei fanciulli del 11.2.1886 e Regolamento del 17.9.1886:
- divieto di ammettere i fanciulli la lavoro negli opifici al di sotto dei 9 anni, dei 10 anni nelle cave e nelle miniere
- da 9 a 15 anni sono ammessi al lavoro previo accertamento di attitudine fisica
- le ore di lavoro sono 8
- divieto di ammettere fanciulli inferiori a 15 anni nei lavori pericolosi e insalubri
La legge deve essere applicata negli opifici che impieghino più di 10 operai, ma molti sono quelli con meno di 10 operai che impiegano fanciulli. E' da notare inoltre che per "opificio industriale" si intende luogo diverso da quello domestico o scolastico a scopo d'istruzione: molti bambini e bambine lavorano a domicilio o negli istituti di educazione.
(ACS - Ministero Interno, Divisione Generale Sanità Pubblica, 1907-1909, b. 80)

Dalla Relazione sull'applicazione della legge, presentata alla Camera dei Deputati il 5 giugno 1898, risultano essere a Venezia poco osservati i regolamenti: metà degli industriali non ha fatto denuncia.

Denunce d'esercizio - Venezia

Nel 1895:

(Atti parlamentari, Camera dei deputati. Relazione sull'applicazione della legge 11.2.1886 sul Lavoro dei fanciulli, dal 1.1.1893 al 30.6. 1898, presentata alla Camera il 5.6.1898, Roma, 1898)

Legge n. 242 del 19 giugno del 1902, Disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori ecc.

Art. 1. I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti. Potranno rimanere quelli di 10 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data dell'attuazione della presente legge.
[…]
Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati fanciulli di età minore di 14 anni compiuti.

Art. 2. Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro cui vengono destinati.
Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961. (link: timeline/1877/legge Coppino)
(Il corso elementare inferiore dura di regola fino ai 9 anni, ma può cessare anche prima se il fanciullo/a sostiene con buon esito un esame sulle materie previste dal programma).

Art. 5. Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti le quali, alla data della promulgazione della presente legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere. Trascorsi 5 anni dalla promulgazione della presente legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.

Art. 7. I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 ora nelle 24 del giorno; non più di 11 ore i fanciulli d'ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età.

Art. 8. Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno quando supera le 6 ore; di un'ora e mezzo quando supera le 8 ore; di 2 ore quando supera le 11 ore.

Art. 9. Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino a 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.