[a cura di mts]
Leggi sul lavoro dei fanciulli
Il Progetto di legge del 25.7.1879 prevede:
· è vietato il lavoro ai fanciulli di età
inferiore a 6 anni.
· Dai 9 ai 15 anni devono aver adempiuto agli obblighi
scolastici per essere ammessi (legge 15.7.1877).
· Dai 9 agli 11 anni il lavoro non può superare
le 8 ore giornaliere, dai 11 ai 15 le 12 ore.
(MAIC, Div. II Industria e commercio,
23.89.1886)
Legge sul lavoro dei fanciulli del 11.2.1886 e Regolamento
del 17.9.1886:
- divieto di ammettere i fanciulli la lavoro negli opifici
al di sotto dei 9 anni, dei 10 anni nelle cave e nelle miniere
- da 9 a 15 anni sono ammessi al lavoro previo accertamento
di attitudine fisica
- le ore di lavoro sono 8
- divieto di ammettere fanciulli inferiori a 15 anni nei lavori
pericolosi e insalubri
La legge deve essere applicata negli opifici che impieghino
più di 10 operai, ma molti sono quelli con meno di
10 operai che impiegano fanciulli. E' da notare inoltre che
per "opificio industriale" si intende luogo diverso
da quello domestico o scolastico a scopo d'istruzione: molti
bambini e bambine lavorano a domicilio o negli istituti di
educazione.
(ACS - Ministero Interno, Divisione Generale Sanità
Pubblica, 1907-1909, b. 80)
Dalla Relazione sull'applicazione della legge, presentata
alla Camera dei Deputati il 5 giugno 1898, risultano
essere a Venezia poco osservati i regolamenti: metà
degli industriali non ha fatto denuncia.
Denunce d'esercizio - Venezia
Nel 1895:

(Atti parlamentari, Camera dei deputati.
Relazione sull'applicazione della legge 11.2.1886 sul Lavoro
dei fanciulli, dal 1.1.1893 al 30.6. 1898, presentata alla
Camera il 5.6.1898, Roma, 1898)
Legge n. 242 del 19 giugno del 1902, Disposizioni
circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici
industriali, laboratori ecc.
Art. 1. I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere
ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori,
nelle arti edilizie e nei lavori sotterranei delle cave, delle
miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età
di 12 anni compiuti. Potranno rimanere quelli di 10 anni compiuti
che vi si trovino già impiegati alla data dell'attuazione
della presente legge.
[…]
Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei
lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie,
ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati
fanciulli di età minore di 14 anni compiuti.
Art. 2. Non possono essere ammessi ai lavori contemplati
in questa legge e nel regolamento le donne minorenni ed i
fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di
un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto,
da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro cui vengono
destinati.
Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna
minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono
riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati;
che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi
dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961. (link:
timeline/1877/legge Coppino)
(Il corso elementare inferiore dura di regola fino ai 9 anni,
ma può cessare anche prima se il fanciullo/a sostiene
con buon esito un esame sulle materie previste dal programma).
Art. 5. Il lavoro notturno è vietato ai maschi di
età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni.
Potranno però rimanere le donne di età superiore
ai 15 anni compiuti le quali, alla data della promulgazione
della presente legge, si trovino già impiegate in opifici
industriali, cave o miniere. Trascorsi 5 anni dalla promulgazione
della presente legge, il lavoro notturno sarà vietato
alle donne di qualsiasi età.
Art. 7. I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il
decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere
impiegati nel lavoro per più di 8 ora nelle 24 del
giorno; non più di 11 ore i fanciulli d'ambo i sessi
dai 12 ai 15 anni compiuti e non più di 12 ore le donne
di qualsiasi età.
Art. 8. Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi
età deve essere interrotto da uno o più riposi
intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno quando
supera le 6 ore; di un'ora e mezzo quando supera le 8 ore;
di 2 ore quando supera le 11 ore.
Art. 9. Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli
fino a 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un
intero giorno (24 ore) di riposo.
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