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INSEGNANTI PATENTATI.
Testo A: Circolare Ispettore Scolastico del 17 settembre
1823 .
"Sulla base dell'Ossequiata Ordinanza
326 dell'I.R. Commissario Distrettuale si fa noto a codesta
Deputazione, che le scuole di 3^ Classe indicate col titolo
di sussidiate dovranno essere disimpegnate o dal Parroco o
dal suo cooperatore, colla disposizione che a chi ne fa lezione
sia corrisposta la somma fissata a titolo di gratificazione.
Che le Scuole poi dichiarate Secondarie nel generale prospetto
debbono essere disimpegnate da un apposito Maestro assistente,
e qualora poi ad onta dei Concorsi, che saranno aperti, risultasse
inutile ogni tentativo per trovare soggetto, si potrà
benissimo dietro la corresponsione del fissato assegno destinare
i Parrochi o loro Cooperatori in via provvisoria ad esercitare
l'ufficio di maestri; ma in ogni caso (dice la suddetta Ordinanza)
è necessario venga fatta dal Comune la regolare proposizione.
Ciò sia a norma di codesta deputazione per avvertire
il Parroco all'uopo, che consentisse, onde non vada deserta
la Scuola, colla riserva (come indica la ordinanza 267) che
i Parrochi sono assolutamente esenti dal produrre i documenti
prescritti pegli altri Maestri ed Assistenti, ritenendo che
essi siano forniti di tutti que' requisiti, che si rendono
necessari, atteso il posto, cui vennero destinati dalla Autorità
ecclesiastica."
Testo B: Circolare Ispettore Scolastico circolare del 1847:
"
nessuno può essere
nominato Maestro in una Scuola Minore, se non ha fatto in
una scuola maggiore un corso trimestrale di metodica e dopo
aver subito il relativo esame non abbia riportato un attestato
che lo dichiari idoneo"
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Andare
a scuola, nel tempo... |