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PERIODO REPUBBLICANO / I DECRETI DELEGATI  
   
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I "DECRETI DELEGATI"

L'aumento della scolarizzazione nel decennio successivo all'istituzione della scuola media unica aveva evidenziato i problemi che una legislazione complessivamente vecchia e farraginosa non riusciva né a risolvere, né ad affrontare.
Se da un lato l'esperienza di Don Lorenzo Milani e della sua Scuola di Barbiana ponevano con forza la tematica delle nuove modalità con cui si operava, attraverso la bocciatura, la selezione e l'emarginazione culturale e sociale e la mancata funzione di recupero e di promozione della nuova scuola media, dall'altro la "separatezza" della scuola dal "sociale" ne denunciava l'incapacità di formazione anche rispetto alle nuove esigenze tecnologiche e produttive.
Il tentativo di recuperare un corretto rapporto tra scuola e società si concretizzò alla fine in una battaglia sindacale, conclusasi con l'accordo del maggio 1973: ne uscì la legge 30 luglio 1973 n. 477, la cosiddetta "legge delega" con la quale si dava l'indicazione dei cambiamenti che si dovevano acquisire nella nuova legislazione scolastica.
Il quadro complessivo del rinnovamento passò attraverso cinque D.P.R. (i "decreti delegati"), ciascuno destinato a stabilire le nuove norme su un diverso settore:

· Decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416: "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica";
· Decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417: "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato";
· Decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 418: "Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica";
· Decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419: "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti";
· Decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420: "Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato";


Dei tre decreti principali, i DPR 416, 417 e 419 fu subito studiata la portata e la capacità rinnovatrice: il DPR 416, che doveva, nella terminologia del tempo, "aprire la scuola al sociale", il 417, che ridisegnava principalmente la figura dell'insegnante nelle sue funzioni, che ora erano rivolte esplicitamente ad un compito culturale da realizzarsi nella e verso la società, e il 419, che definiva le linee della sperimentazione e prefigurava i modi del rinnovamento educativo e didattico.

Il DPR 416 istituiva una serie di organi collegiali, in parte modificando i preesistenti, in parte prevedendone di nuovi. Sostanzialmente la collegialità della gestione si attuava attraverso tre tipi di organismi:
· quelli di base, dai consigli di classe e di interclasse al collegio docenti, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, ai consigli di disciplina degli studenti medi;
· quelli a livello di singola scuola: consiglio di circolo per le elementari e consiglio di istituto per le secondarie;
· quelli territoriali: consiglio scolastico distrettuale, consiglio scolastico provinciale, consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Gli organi collegiali erano, ad eccezione del collegio dei docenti, che ha la caratteristica di essere esclusivamente tecnico, almeno in parte elettivi. In alcuni di loro era prevista la presenza di rappresentanti del mondo esterno alla scuola: genitori nei consigli di classe e di interclasse, nei consigli di circolo e di istituto, nei consigli scolastici distrettuali e provinciali, rappresentanti del mondo del lavoro, dell'associazionismo culturale e degli enti locali. Per la prima volta, negli istituti superiori compaiono gli studenti: viene istituzionalizzata la loro presenza in numero eguale a quello dei genitori nei consigli di istituto e nei consigli scolastici distrettuali.
L'art. 42 e successivi del DPR 416 riconoscevano anche a genitori e studenti il diritto di assemblea e ne regolavano le modalità.

Il DPR 417 ridefiniva soprattutto la funzione docente. Molti insegnanti, di fronte all'irrompere nella scuola di componenti sociali e sindacali, entrarono in crisi pensando di dover mettere in discussione la loro libertà d'insegnamento. Ne nacque un vivace dibattito che portò alla formulazione dell'art. 1 del DPR 417 in cui si affermava che "ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi." L'ultimo capoverso rispecchia soprattutto le preoccupazioni dei genitori di area cattolica.
La novità fondamentale del DPR 417 consiste nel fatto che il profilo del nuovo docente non si esaurisce all'interno del dialogo educativo con l'alunno, ma si determina in un contesto sociale: partecipazione agli incontri con i genitori, riunioni degli organi collegiali, collaborazione a iniziative educative della scuola che implicano un continuo aggiornamento culturale e professionale.

Il DPR 419 doveva porre le basi di un rinnovamento didattico e strutturale della scuola in vista della realizzazione di una riforma complessiva dell'ordinamento scolastico ancora in gran parte legato alla riforma Gentile (1923), soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori. Si trattava di un testo complesso, che oltre a regolare la sperimentazione, forniva i criteri per l'aggiornamento culturale e professionale e istituiva alcuni organismi predisposti alla ricerca e all'aggiornamento.
Si prevedevano anzitutto due livelli di sperimentazione.
L'art.2 regolava la sperimentazione metolodologico-didattica, che poteva essere autorizzata dal collegio dei docenti. Questo tipo di sperimentazione, avendo un iter amministrativo abbastanza semplice, venne adottato da molte scuole e costituì la strada maestra del rinnovamento capillare.
L'art. 3 riguardava gli aspetti più complessi della sperimentazione, cioè quella di ordinamenti e strutture. Essa poteva essere attuata da programmi nazionali, ma anche nascere "dal basso", dalle proposte dei collegi dei docenti o da altri organi collegiali. In questo caso dovevano essere corredate da una serie di pareri favorevoli ed essere approvate dal ministero della pubblica istruzione, il quale annualmente autorizzava le prescelte con propri decreti.
Nel DPR 419 trovarono il loro fondamento leggi successive come la 517/77, che regolava l'inserimento degli alunni portatori di handicap e di fatto chiudeva le scuole speciali, e nel febbraio 1979 i nuovi programmi della scuola media, che ne ponevano con forza l'accento sul carattere formativo e orientativo.
L'altro aspetto normato nel DPR 419 è l'aggiornamento culturale e professionale. Fondamentale è l'affermazione dell'aggiornamento come diritto-dovere (art. 7), inteso non solo come risposta a iniziative promosse dall'alto, ma anche come autoaggiornamento e in relazione a esigenze legate a iniziative di sperimentazione.
Per supportare la scuola nel rinnovamento si istituirono gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (gli IRRSAE, oggi IRRE). I loro compiti erano di promuovere la sperimentazione e l'aggiornamento, di condurre ricerche in campo educativo, di raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica e di offrire consulenza tecnica. I componenti degli IRRSAE potevano avvalersi della collaborazione dell'Università.

A completare il quadro delle istituzioni preposte alla sperimentazione e all'aggiornamento venivano istituiti anche il Centro europeo dell'educazione, con sede a Frascati, e la Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede a Firenze.
Il Centro europeo dell'educazione avrebbe dovuto documentarsi e diffondere le esperienze italiane nei paesi europei e quelle europee in Italia.
La Biblioteca di documentazione pedagogica doveva raccogliere, conservare e valorizzare il materiale bibliografico in collaborazione con il Centro europeo di Frascati e con gli IRRSAE e costituire un servizio per istituzioni, scuole e singoli studiosi.

Al di là delle valutazioni negative che furono date sui limiti presenti nel decreti delegati da parte di chi voleva mettere in evidenza l'esiguità del risultato prodotto a fronte di un movimento vasto e articolato che puntava al rinnovamento della società, si può senz'altro riconoscere che essi coinvolsero e misero in movimento forze consistenti intorno al tema della scuola e che negli anni '70 la partecipazione alle iniziative legate agli organi collegiali e l'impulso a porre le fondamenta di una scuola nuova furono grandi e generosi. Si misero in moto energie impensabili che produssero anche risultati insperati. Si pensi ad esempio alle battaglie culturali sui libri di testo e sulle biblioteche di classe, che modificarono nei contenuti e nell'impostazione didattico-metodologica tutta l'editoria scolastica.
Con il mutare della situazione socio-politica generale e l'entusiasmo che inizialmente aveva fatto superare anche le difficoltà di una certa vischiosità normativa si indebolì la partecipazione agli organi collegiali che assunsero sempre più un carattere meramente burocratico.

I decreti delegati subirono nel corso degli anni alcune modifiche legislative e con il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 furono assorbiti nel nuovo Testo Unico della legislazione scolastica.

 

 

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