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   Interrogazione

Oggetto: Cessione 40% di A.M.E.S. S.p.A.


nr. d'ordine

nr. protocollo

data pubbl.

proponente

assessore/i
competente/i

data Protocollo

data Scadenza

tipo risposta

2054

74

2/3/2004

Maurizio Baratello
 

Assessore Ugo Campaner
 
e per conoscenza
 
Al Presidente II^ Commissione

9/3/2004

8/4/2004

in Commissione


Aggiornamenti

risposta

data pubbl.

testo

in Commissione 

21/7/2004 

Leggi verbale 


 

Testo
 
Premesso

− che nella relazione previsionale programmatica per il triennio 2002-2004, al paragrafo Aziende “ASM – AMES – VESTA –AUSTOSTRADA BS-PD”, è stata determinata la scelta “ nel triennio di riferimento si dovrà procedere alla conclusione delle procedure di alienazione dei pacchetti azionari delle società di gestione dei SS.PP., ai sensi dell’art. 115, comma 1, DLgs 267/2000 e delle recenti disposizoni previste dalla L. finanziaria 2002 del 28 dicembre 2001. Per quanto riguarda ASM ed AMES si procederà alla preparazione dei bandi di gara e degli eventuali altri atti necessari per l’espletamento della stessa ai fini di una dismissione di una quota di minoranza delle società in oggetto. La privatizzazione avrà come scopo, fra gli altri, il miglioramento dell’efficienza/efficacia delle società tramite l’ingresso nelle compagine azionarie societarie di partner privati”;

− che con deliberazione n. 190 del 18 novembre 2002 il Consiglio Comunale ha approvato l’alienazione del 40% del capitale sociale di AMES S.p.A., mantenendo al Comune di Venezia una partecipazione alla società pari al 60%;

− che con bando n° 35 del 10 aprile 2003 è stata indetta una procedura concorsuale ristretta per la scelta del socio privato al quale cedere la predetta quota del 40% del capitale della società AMES S.p.A. detenuto dal Comune di Venezia, fissando il prezzo minimo di cessione (base d’asta) in € 6.800.000,00=;

− che predetto bando è stato annullato con delibera del Consiglio Comunale nella seduta del 28 luglio 2003, prendendo atto che la Corte Costituzionale, con sentenza del 24 luglio 2003, n. 275, in relazione all’ordinanza del T.A.R. Lombardia del 26 luglio 2002, n. 112,  ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali sia incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

− che con bando n. 77 del 1° settembre 2003 è stata indetta una nuova procedura concorsuale ristretta per la scelta del socio privato al quale cedere la predetta quota del 40% del capitale della società AMES S.p.A. detenuto dal Comune di Venezia, riproponendo il prezzo minimo di cessione (base d’asta) in € 6.800.000,00=, prezzo già previsto con il precedente bando del 10 aprile 2003;

− che con delibera n. 64 del 19 febbraio 2004 la Giunta Comunale ha deliberato di non procedere alla seconda fase ai sensi dei punti 5.1 e 5.7 del citato bando, in quanto non conveniente per l’Amministrazione Comunale ammettere alla seconda fase della gara, quella cioè della presentazione dell’offerta, un solo partecipante, eccependo la mancata concorrenza tra più partecipanti alla gara e conseguentemente indire nuova procedura concorsuale.

Tutto ciò premesso,

                                       CHIEDE


− di riconsiderare il prezzo minimo di cessione (base d’asta), in quanto trattasi di valore stabilito con perizia datata, che deve essere riaggiornata in considerazione della presunzione di incremento del valore di avviamento che la società, in questi due esercizi, ha consolidato;

− di essere, altresì, informato nel merito degli investimenti oggetto di detta cessione o se detta cessione porterà ad una riduzione del prestito obbligazionario assunto con l’assestato 2002;

− contestualmente chiede notizie di merito sull’andamento gestionale della società necessario a comprendere la rideterminazione del valore di cessione.


 

Maurizio Baratello          
 
          

 

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