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art. 10. Disciplina delle risorse finanziarie dei Gruppi consiliari

Ciascun Gruppo è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il fondo annuo è ripartito fra tutti i Gruppi in un'unica tranche, secondo i seguenti criteri:

  • il 50% del fondo complessivo è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti;

  • il 50% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun Gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso.

Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente, si provvede all'assegnazione della quota spettante a ciascun Gruppo.

Il fondo assegnato ai Gruppi è utilizzato, su responsabilità del Capogruppo, per le seguenti spese:

  1. spese per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni, per iniziative editoriali, per l'organizzazione di iniziative esterne a carattere istituzionale rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico-amministrative, escludendo comunque ogni forma di pubblicità generica di partito;

  2. spese minute ed urgenti correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo.

L'acquisto di beni e servizi che facciano carico al suddetto fondo vengono disposte con regolare richiesta scritta a firma del Capogruppo. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma primo si applicano le disposizioni relative ai fondi di anticipazione di cui all'art. 42 del Regolamento di Contabilità.

Il/la Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nell'anno precedente.

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