art. 43. Diritti dei consiglieri
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il
diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate
dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni .
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
Il sindaco o il presidente della provincia o gli
assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal
regolamento consiliare.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la
mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del
consigliere a far valere le cause giustificative.
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