art. 99. Nomina
Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha
durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia
che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione
del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le
funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
La nomina č disposta non prima di sessanta giorni e
non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario č confermato.
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