art. 98. Albo nazionale
L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può
essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi
unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di
garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia.
I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale
a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
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