art. 96. Riduzione degli organismi collegiali
Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro
organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.
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