art. 94. Responsabilità disciplinare
Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni
locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal
responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure
previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono
comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette
disposizioni .
Al personale dipendente di cui al comma precedente si
applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
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