art. 93. Responsabilità patrimoniale
Per gli amministratori e per il personale degli enti
locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati
civili dello Stato.
Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere
il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti
Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la
Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .
L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il
caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
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