art. 92. Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri
enti.
Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8
dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
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