art. 91. Assunzioni
Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi di funzionalitą e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilitą finanziarie e di bilancio. Gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unitą di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 del decreto
legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
Gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una professionalitą acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo.
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