art. 9. Azione popolare e delle
associazioni di protezione ambientale
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni
e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio
nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a
carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Le associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie
di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a
danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e
le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
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