art. 89. Fonti
Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti,
in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
La potestà regolamentare degli enti locali si
esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:
responsabilità giuridiche attinenti ai singoli
operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
organi, uffici, modi di conferimento della titolarità
dei medesimi;
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza
complessiva;
garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
disciplina della responsabilità e delle
incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di
divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione
delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
In mancanza di disciplina regolamentare
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa,
si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal
presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio
e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali
dissestati e strutturalmente deficitari.
Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui
al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
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