art. 88. Disciplina applicabile agli uffici
ed al personale degli enti locali
All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti
locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,e successive modificazioni ed
integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
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