art. 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
L'amministrazione locale prevede a proprio carico,
dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri
assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di
consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che
siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La
medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi
in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo
81.
Agli amministratori locali che non siano lavoratori
dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede,
allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale,
versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto
previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la
quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
L'amministrazione locale provvede, altresì, a
rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine
rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte
dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
I comuni, le province, le comunità montane, le unioni
di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i
rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Al fine di conferire certezza alla posizione
previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è
consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data
di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.
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