art. 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
Le norme stabilite dal presente capo, relative alla
posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a
funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti
locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere,
per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivitą
degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti
stessi.
|