art. 84. Rimborsi spese e indennità di missione
Agli amministratori che, in ragione del loro mandato,
si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi
esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione
alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18
dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata
alla medesima legge, e successive modificazioni.
La liquidazione del rimborso delle spese o
dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della
missione.
Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi
organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
I consigli e le assemblee possono sostituire
all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando
con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
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