art. 82. Indennità
Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo
determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli
comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove
previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle
comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità
è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e
delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo
pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente
in base al decreto di cui al comma 8.
Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al
divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono
assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
Gli statuti e i regolamenti degli enti possono
prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di
presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i
consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non
giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
Le indennità di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due
indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni
di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla
stessa persona.
Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la
partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
articolazione delle indennità in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della
popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle
entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
articolazione dell'indennità di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli
assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura
della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e
agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità
montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti
locali o alla popolazione montana della comunità montana;
definizione di speciali indennità di funzione per gli
amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse
assegnate;
determinazione dell'indennità spettante al presidente
della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti,
comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei
rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella
determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del
segretario comunale;
previsione dell'integrazione dell'indennità dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità
mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la
medesima procedura ivi indicata.
Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato
ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di
presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo
della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione
verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di
giugno di termine del biennio.
Le indennità di funzione e i gettoni di presenza,
determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di
giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa
complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di
bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli
enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli
enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
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