art. 8. Partecipazione popolare
I comuni, anche su base di quartiere o di frazione,
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo
statuto.
Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto,
nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nello statuto devono essere previste forme di
consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il
loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di
un adeguato numero di cittadini.
Le consultazioni e i referendum di cui al presente
articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8
marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di
partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli
stranieri regolarmente soggiornanti.
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