art. 79. Permessi e licenze
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti
dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni
di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui
sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario
serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8
del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la
mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio
sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti
delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che
svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di
congedo per la durata del mandato.
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi
esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei
consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per
legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari
opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per
la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di
leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle
province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e
dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai
precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci
metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e
dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative
mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per
i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono
essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
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