art. 78. Doveri e condizione giuridica
Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio
delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e
responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,
devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini fino al quarto grado.
I componenti la giunta comunale competenti in materia
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione
immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione
sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa
la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché
agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti
durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al
luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di
lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del
servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori
locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a
questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente
nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla
medesima amministrazione.
|