art. 77. Definizione di amministratore
locale
La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad
espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
Il presente capo disciplina il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per
amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e
delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i
presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri
e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni
e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
|