art. 76. Anagrafe degli amministratori locali e regionali
Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente
ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli
eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali
nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli
eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati
sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di
comunicazione telematica.
Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è
costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.
Al fine di assicurare la massima trasparenza è
riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
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