art. 74. Elezione del presidente della provincia
Il presidente della provincia è eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo
pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere
provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
All'atto di presentare la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad
almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati dei gruppi interessati.
La scheda per l'elezione del presidente della provincia
è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e
cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o
i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e
cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati
contraddistinto da quel contrassegno.
Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al
consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore
può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il
voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di
consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica
di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla
carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto
in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente
della provincia.
E' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio
il più anziano di età.
In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno
dal verificarsi dell'evento.
I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a
quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi
interessati.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il
cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il
voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del
candidato prescelto.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente
della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di
parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato
con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato
eletto il candidato più anziano di età.