art. 73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono
comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
Con la lista di candidati al consiglio comunale deve
essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo
stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3
dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore
può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata,
scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del
secondo turno.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere
comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle
liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione
del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel
turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,
2, 3, 4,....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più
posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti.
Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la
cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è
divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni lista.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non
abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60
per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate
abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso
collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno
medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre
liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla
carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati
a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più
liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
liste collegate.
Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
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