art. 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del
consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più
liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati
i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun
elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il
candidato più anziano di età.
In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al
ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi
i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento
hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
liste interessate.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il
cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto
il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è
proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il
gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il
candidato più anziano d'età.