art. 71. Elezione del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,
l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente
alla elezione del sindaco.
Con la lista di candidati al consiglio comunale deve
essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è
collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai
tre quarti.
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di sindaco.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato
alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista
collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella
apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno
di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da
effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il
più anziano di età.
A ciascuna lista di candidati alla carica di
consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato
alla carica di sindaco ad essa collegato.
Alla lista collegata al candidato alla carica di
sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi
assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a
concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad
essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati
eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali,
costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco
della lista medesima.
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono
eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato,
purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione è nulla.
In caso di decesso di un candidato alla carica di
sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato
per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere
comunale.
|