art. 70. Azione popolare
La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in
prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia
interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero
agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed
i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.
Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le
impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
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