art. 69. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Quando successivamente alla elezione si verifichi
qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero
esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni
di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.
L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per
formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di
incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento
in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni
previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la
causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad
esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
Qualora l'amministratore non vi provveda entro i
successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata
è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo,
depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi,
a colui che è stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono
adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.