art. 68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste
dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al
momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità
sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro
dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità.
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