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art. 66. Incompatibilitā per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

  1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere č incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunitā montana.

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