art. 66.
Incompatibilitā per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
La carica di direttore generale, di direttore
amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere č
incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore della comunitā montana.
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