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art. 65. Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

  1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

  2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

  3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

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