art. 65. Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il
sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e
circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con
quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
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