art. 64. Incompatibilitā tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva
giunta
La carica di assessore č incompatibile con la carica
di consigliere comunale e provinciale.
Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino la terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.
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