art. 61. Ineleggibilità a sindaco e
presidente della provincia
Non può essere eletto alla carica di sindaco o di
presidente della provincia:
il ministro di un culto;
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il
posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali
o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
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