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art. 61. Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

  1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

    1. il ministro di un culto;

    2. coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

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