Non sono eleggibili a sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero
dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni,
i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di
pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli
ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello
Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio,
gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro
che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di
organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione
del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi
uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni,
i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi
regionali, nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture
convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende,
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con
cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società
per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di
rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto,
consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune,
provincia o circoscrizione.