art. 6. Statuti comunali e provinciali
I comuni e le province adottano il proprio statuto.
Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal
presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente,
anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e
ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto
dal presente testo unico.
Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli
organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni
da essi dipendenti.
Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche alle modifiche statutarie.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente.
L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate
forme di pubblicità degli statuti stessi.
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