art. 59. Sospensione e decadenza di diritto
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma
1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in
appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una
condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La
sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle
misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non
sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non
sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al
precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti
decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione
sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno
convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero
venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento
di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
la misura di prevenzione.
Quando, in relazione a fatti o attività comunque
riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di
infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie
concernenti i servizi stessi.
Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono
trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.
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