Non possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle
comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad
una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.