art. 57. Obbligo di opzione
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente
consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di
mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della
circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al
numero dei votanti ed č surrogato nell'altro consiglio.
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