art.56. Requisiti della candidatura
Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere
in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le
elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di
circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in
altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o
di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia .
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