art. 55. Elettorato passivo
Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune
della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno
fissato per la votazione.
Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei
cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
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