art. 54. Attribuzioni del sindaco nei
servizi di competenza statale
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta
a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i
reati in cui fossero incorsi.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi
stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale.
Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può
delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il
sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario
per l'adempimento delle funzioni stesse.
Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato.
Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
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