art. 53. Dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle
predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente .
Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente
della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla
loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo
consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché
delle rispettive giunte.
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