art. 52. Mozione di sfiducia
Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle
rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
Il sindaco, il presidente della provincia e le
rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della
provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.
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