art. 51. Durata del mandato del sindaco,
del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della
provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non č, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei
due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie.
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