art. 50. Competenze del sindaco e del
presidente della provincia
Il sindaco e il presidente della provincia sono gli
organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è
previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti.
Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono
altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
In caso di emergenza che interessi il territorio di
più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i
soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il
sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali
Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del
presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica
e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla .