art. 5. Programmazione regionale e locale
La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli
altri provvedimenti della regione.
La legge regionale indica i criteri e fissa le
procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della
pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione
dei programmi regionali.
La legge regionale disciplina, altresì, con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli
strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
|