art. 48. Competenze delle giunte
La giunta collabora con il sindaco o con il presidente
della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di
decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso.
E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
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